Studenti extra europei richiedenti visto
Per i candidati extra Unione europea residenti all’estero che necessitano di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo, si applicano le norme di cui alle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020-2021” della Circolare MUR 16 Giugno 2020, consultabile alla pagina http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ alla quale si rimanda per ulteriori e maggiori informazioni.
Per verificare il numero dei posti che il nostro Ateneo ha riservato ai candidati extraeuropei occorre invece accedere al seguente link: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2020/.
Per i Corsi ad acceso programmato, nazionale e locale, lo studente extraeuropeo può verificare il numero dei posti disponibili consultando l’Avviso di selezione per l’accesso al Corso d’interesse.
Se sei un cittadino extra europeo e non risiedi già in Italia per iscriverti in UDA devi seguire questi passi preliminari:
- consultare l’elenco dei corsi e del rispettivo contingente di posti messi a disposizione dal nostro Ateneo mediante la pagina https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2020/ e verificare il possesso dei requisiti di accesso richiesti.
- accedere al portale UNIVERSITALY, al link https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep e dopo aver effettuato la registrazione al sito procedere alla compilazione telematica della “domanda di preiscrizione” che dovrà essere presentata alla Rappresentanza italiana del luogo di residenza una volta validata da parte dell’Ateneo. Seguire le istruzioni a video per richiedere un visto per studio "immatricolazione università" nel tuo paese di provenienza.
- Fornire alle competenti strutture di Ateneo copia della documentazione di studio e ogni altro documento che ti richiederanno al fine della valutazione preventiva che tali strutture sono tenute a svolgere.
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richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria una volta che l’Ateneo avrà provveduto a validare la domanda di preiscrizione avendo anche acquisito l’esito positivo della prova di conoscenza della lingua italiana.
N.B. La preventiva accettazione da parte dell’Ateneo non conferisce alcun diritto all’ottenimento del visto la cui concessione è legata alle determinazioni delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Se frequenti l'ultimo anno di scuola secondaria e sei in procinto di sostenere sia l’esame finale, sia gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti, ovvero nel caso in cui l’Ateneo abbia subordinato l’ammissibilità al Corso scelto ad ulteriori adempimenti, la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari con riserva.
Sia per la domanda di preiscrizione che per la successiva procedura di immatricolazione dovrai predisporre la documentazione richiesta assolvendo ai seguenti adempimenti:
• Traduzione: tutti i documenti in lingua straniera devono essere tradotti in lingua italiana. La traduzione può essere eseguita nel Paese di provenienza oppure in Italia rivolgendosi a traduttori ufficiali o giurati presso i Tribunali di zona.
• Legalizzazione: i titoli di studio vanno legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati. La legalizzazione è sostituita dal timbro “Apostille”, apposto dalle competenti Autorità locali, per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. La legalizzazione non è obbligatoria se il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda) o dalla Germania, in virtù della Convenzione italo - tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.
• Programmi degli esami superati: le certificazioni relative al possesso di titoli e quelle relative ad esami sostenuti devono essere corredate dai programmi degli esami superati per ogni disciplina, necessari per la valutazione del titolo di studio.
N.B. L’iscrizione alle prove di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Architettura avviene secondo le procedure attive nel portale http://www.universitaly.it/ e in base alle disposizioni contenute nei bandi di ammissione emanati dall’Ateneo. L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente e non è subordinata all’avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria presso le Rappresentanze diplomatico-consolari che devono, invece, essere avviate e formalizzate, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dal calendario relativo alle procedure per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e di Laurea magistrale a programmazione nazionale, le cui prove si svolgono nel mese di settembre 2020, salvo future diverse indicazioni collegate all’emergenza COVID 19.
Per l’accesso ai Corsi di studio è necessario sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana (obbligatoria per l’accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico).
L’Ateneo organizza una prova di verifica a distanza, nel giorno e nell’orario successivamente comunicati con apposito Avviso sul portale web di Ateneo e comunque precedentemente agli adempimenti richiesti ai candidati per l’ottenimento del visto per motivi di studio per velocizzare tali procedure e per non gravare eccessivamente sui candidati.
Sono esonerati dalla prova di lingua italiana gli studenti “…che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d’Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”), nonché emesse dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d’esame convenzionate presenti in tutto il mondo.
Sono altresì esonerati, indipendentemente dal numero dei posti riservati:
“a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all’estero;
b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’Allegato 2;
c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell’1.7.1999);
d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”) e l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti.” [1]
Per le immatricolazioni ai corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico sono esonerati gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d), e).
[1] Circolare MUR 16 Giugno 2020 “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020-2021”, Parte III, par. 1.1 e 1.2. Per ulteriori informazioni dettagliate su requisiti, titoli per l’accesso, modalità, termini e modulistica si rinvia alla predetta Circolare pubblicata sul sito web curato dal MUR all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
REQUISITI DI ACCESSO A CORSI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Gli studenti extra Unione Europea residenti all’estero che intendano iscriversi al primo anno di un Corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico devono:
a) aver conseguito un titolo di studio valido per l’accesso ai corsi in riferimento al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni. Nel caso di provenienza da Paesi in cui il sistema scolastico locale è di 11 o 10 anni:
- dimostrare di aver frequentato in loco l’Università e aver superato tutti gli esami previsti per il primo anno di studi (se gli anni obbligatori sono 11) o per i primi due anni (se sono 10) oppure, in alternativa
- essere in possesso di un titolo di studio post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni che consente in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo.
- possesso di eventuali certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti;
b) attestare mediante idoneo documento il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista nel Paese di provenienza per l’accesso all’Università (es. GAO KAO per candidati provenienti dalla Cina, VESTIBULAR per quelli provenienti dal Brasile).
- REQUISITI DI ACCESSO A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (NON A CICLO UNICO)
Gli studenti extra Unione europea residenti all’estero che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea magistrale devono:
a) aver conseguito un titolo accademico presso Università estere valido per l’accesso ai Corsi di Laurea magistrale, oppure
b) aver conseguito un titolo post-secondario presso un Istituto Superiore non universitario straniero che consente in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (Cfr. Circolare MUR 16 Giugno 2020, Parte II, par. 2.1 e 2.2)[1]
- ove il sistema scolastico sia di almeno 12 anni di scolarità, copia conforme del titolo finale degli studi secondari conseguito o certificato sostitutivo degli studi di scuola secondaria legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, ovvero
- ove il sistema scolastico locale sia di undici anni o di dieci anni, alternativamente uno dei documenti di seguito elencati:[2]
- certificazione accademica legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio con elenco degli esami sostenuti attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso di sistema scolastico locale di undici anni ovvero previsti per i primi due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni, o in alternativa
- copia conforme di un titolo ufficiale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni che consente in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo;
- certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti;
- certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica ove prevista per l’accesso all’Università nel Paese di provenienza;
- dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza diplomatica italiana del luogo ove il titolo è rilasciato corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana oppure attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC o dalle Rappresentanze diplomatiche in Italia;
- fotocopia in carta semplice della ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio oppure, se in possesso, fotocopia del permesso di soggiorno;
- fotocopia in carta semplice dell’iscrizione anagrafica (residenza anagrafica per motivi di studio) al Comune dove si è stabilita la dimora;
- due fotografie formato tessera, di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio;
- copia del codice fiscale rilasciato in Italia.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO (Cfr. Circolare MUR 16 Giugno 2020, Parte II, par. 3.1 e 3.2)
- copia autenticata del titolo conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consente in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, munito di “Dichiarazione di valore in loco” a cura della medesima autorità e corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana oppure di Attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC o dalle Rappresentanze diplomatiche in Italia;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità accademica – confermato dalla Rappresentanza diplomatica competente per territorio – attestante gli esami superati, nonché, per ogni disciplina, i programmi dettagliati previsti per il conseguimento del titolo universitario o post-secondario (il programma degli studi può essere attestato dal Diploma Supplement, ove adottato dall’istituzione presso cui è stato conseguito il titolo);
- fotocopia in carta semplice della ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio oppure, se in possesso, fotocopia del permesso di soggiorno;
- fotocopia in carta semplice dell’iscrizione anagrafica (residenza anagrafica per motivi di studio) al Comune dove si è stabilita la dimora;
- due fotografie formato tessera, di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio;
- copia del codice fiscale rilasciato in Italia.
[1] Tenuto conto dell’emergenza COVID-19 che ha colpito tutto il mondo e quindi della possibile mancata acquisizione del titolo di accesso ai Corsi di istruzione superiore universitaria entro i termini ordinari e in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, ove previste, gli studenti qui considerati partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dall’Ateneo con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (Cfr. Circolare MUR 16 Giugno 2020, Allegato I, premessa)
[2] “Le certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche. Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l’ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non possono sanare l’assenza di un “Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo” (DM 270/2004 e DPR 212/2005) o del superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza.” (Circolare MUR 16 giugno 2020, Allegato I par. 2)